Società di persone: cosa le distingue?

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Nelle società di persone ad avere un ruolo cruciale sono principalmente i soci più che il capitale investito (come invece avviene nelle altre forme societarie riconosciute dall’ordinamento italiano). Questa peculiare differenza porta con sé diversi diritti e doveri per coloro che ne fanno parte.

La responsabilità nelle società di persone

Uno dei punti chiave che definisce le società di persone è la responsabilità dei soci. Rispetto alle società di capitali, che sono considerate a tutti gli effetti persone giuridiche, i membri di una società di persone non godono di tale riconoscimento.

Ciò implica che non possono disporre della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, ma devono invece rispondere in prima persona per le obbligazioni che riguardano la società. In pratica, hanno l’onere di saldare i debiti societari attraverso il rispettivo patrimonio personale. A seconda delle differenti tipologie di società di persone, vi sono però leggere modifiche al tipo di responsabilità imputabili ai soci, nello specifico si parla di:

  • responsabilità illimitata quando, per fare fronte ai debiti, si ricorre al proprio patrimonio personale a prescindere dalla quota conferita;
  • responsabilità solidale, nel momento in cui il patrimonio sul quale i creditori si rivalgono appartiene a uno solo dei soci (quest’ultimo potrà poi rivalersi a sua volta sugli altri membri della società);
  • responsabilità sussidiaria, cioè i debiti contratti vengono prima risarciti utilizzando il capitale sociale e solo per colmare eventuali differenze si ricorre al patrimonio personale dei singoli soci.

La scelta del tipo di responsabilità è il fondamento su cui si basa, e che di conseguenza definisce, la natura della società di persone, pertanto è il parametro più importante di cui tenere conto al momento della creazione.

Quali tipi di società di persone esistono

Sono le sottili differenze sopra descritte che contribuiscono a determinare tutti gli obblighi per i soci, nonché l’appartenenza all’una o all’altra tipologia. Le varianti relative alle società di persone riconosciute dalla legislazione italiana sono principalmente tre:

  • società semplice (s. s.);
  • società in nome collettivo (s.n.c.);
  • società in accomandita semplice (s. a. s.).

Le s. n. c. sono le più diffuse sul territorio nazionale e si contraddistinguono perché i soci hanno tutti uguale facoltà decisionale, oltre all’obbligo di rispondere in maniera equa (sono cioè sempre responsabili in maniera illimitata, solidale e sussidiaria). Le s. a. s., invece, hanno due tipologie di soci: gli accomandatari che rispondono in maniera solidale e illimitata, mentre gli accomandanti che rispondono solo in base alla quota versata.

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